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Cittadinanza

Cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 01.01.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 05.12.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

MODALITÀ DI ACQUISTO AUTOMATICHE

  1. Per filiazione
  2. Per nascita sul territorio italiano
    • in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono;
    • nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.
  1. Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso)
  2. Per adozione, sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.

Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione).

MODALITÀ D’ACQUISTO A DOMANDA

  1. Dichiarazione di volontà dell’interessato

Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):

  • svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
  • assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
  • risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.

Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

  1. Matrimonio con cittadino\a italiano\a

L’art. 5, nella nuova formulazione, dispone che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano possa acquistare la cittadinanza italiana:

  • quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure
  • dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero.

I termini suindicati sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

La domanda di acquisto della cittadinanza va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero.

Requisiti richiesti:

  • il coniuge italiano deve essere regolarmente iscritto all’AIRE;
  • la coppia deve essere residente nella circoscrizione del Consolato Generale d’Italia a Stoccarda;
  • il matrimonio deve essere già registrato presso il Comune italiano di riferimento;
  • il vincolo matrimoniale deve essere ancora sussistente (cioé non deve essere intervenuta la morte di alcuno dei coniugi, né lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione personale tra i coniugi).

ATTENZIONE – CITTADINANZA PER MATRIMONIO – NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE:

Con legge 01 dicembre 2018 n. 132 ( in vigore dal 4 dicembre 2018) è stato introdotto l’art. 9.1 alla legge 5 febbraio 1992 art. 91.

Detta disposizione prevede, per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli art. 5 (matrimonio ) e 9 della suddetta legge, il possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana , non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue.

L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di:

  • un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, oppure
  • una certificazione rilasciata da un ente certificatore. Al momento possono considerarsi enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

–  Università per stranieri di Siena
–  Università per stranieri di Perugia
–  Università Roma Tre
–  Società Dante Alighieri

Potranno dunque essere considerate valide le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti, eventualmente in regime di collaborazione con i locali Istituti di Cultura all’estero.

  1. Naturalizzazione

I requisiti sono:

  • dieci anni di residenza legale;
  • reddito sufficiente;
  • assenza di precedenti penali;
  • rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).

Il numero di anni può essere abbreviato a:

  • tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
  • quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
  • cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
  • sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;
  • non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.

La domanda di naturalizzazione va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA D’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA

Documenti AUTOCERTIFICABILI:

  • Certificato Generale del Casellario Giudiziale (in bollo);
  • Certificato di Stato di famiglia (in bollo);
  • Certificato storico di residenza; se i Comuni di residenza legale sono stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico storico per ogni Comune (in bollo);
  • Copia autenticata dei modelli 740 o 101 del triennio antecedente la domanda oppure certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda.

Documenti NON AUTOCERTIFICABILI:

  • richiesta di acquisto della cittadinanza da compilarsi su un modello prestampato reperibile presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato;
  • atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, nella quale vanno indicate le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità del richiedente;
  • Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto (autocertificabile solo dai cittadini comunitari);
  • Autorizzazione alle competenti autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche Italiane, da compilare su modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura;
  • Dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine, da compilare su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura (solo per richiedenti la cittadinanza per residenza in Italia).
  • Certificato di cittadinanza italiana del coniuge in bollo (solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio).

Dopo la presentazione della domanda, vengono richiesti dall’autorità competente altri documenti quali:

  • Certificato sui carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura e il Tribunale competenti per territorio, in relazione alla località di residenza dell’interessato;
  • Dati relativi all’ingresso e al soggiorno dell’interessato.
  • Estratto dai registri di matrimonio del Comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo atto (solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio).

Il richiedente, per abbreviare l’iter del procedimento, può sempre esibire o inviare per via telematica copia, anche non autenticata, dei certificati in suo possesso.

Riacquisto della cittadinanza italiana in caso di perdita

In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:

Automaticamente:

  • dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi si rinunci.

Con domanda:

  • prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
  • assumendo, o avendo assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;
  • presentando, per i residenti all’estero, presso l’Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;
  • mediante dichiarazione, da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.

Cittadinanza tedesca

La nuova legge sulla cittadinanza (Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts) è entrata in vigore il 1° gennaio 2000. È stata anche modificata la legge sugli stranieri (Ausländergesetz), introducendo una procedura facilitata per la naturalizzazione degli stranieri (Einbürgerungsverfahren).
Di seguito sono riportate le modifiche più importanti che riguardano i cittadini italiani.

Bambini nati in Germania da genitori stranieri:

Tutti coloro nati in Germania dopo il 1.1.2000, da genitori stranieri, ricevono automaticamente la nazionalità tedesca se almeno uno dei genitori:

  • risiede regolarmente in Germania da otto anni e
  • possiede un diritto di soggiorno (Aufenthaltsberechtigung) o, da almeno tre anni, un permesso di soggiorno illimitato (unbefristete Aufenthaltserlaubnis).

Nel caso in cui il minore abbia una diversa cittadinanza, deve obbligatoriamente scegliere fino al compimento della maggiore età, e al più tardi, con il completamento del 23° anno di età, una delle cittadinanze. Se non rilascia la dichiarazione perde automaticamente la cittadinanza tedesca.

Naturalizzazione (richiesta di cittadinanza tedesca):

A partire dal 22.12.2002, in seguito ad un accordo fra l’Italia e la Germania, è venuto meno il requisito della perdita della cittadinanza precedente entrando in vigore il nuovo Art. 87, comma 3 della Legge tedesca sulla riforma della cittadinanza, Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, (ossia § 12 della Legge sulla cittadinanza, Staatsangehörigkeitsgesetz StAG, dopo la riforma introdotta dalla Legge sull’immigrazione entrata in vigore il 1 gennaio 2005 e di recente dall’articolo 6 Nr. 9 della Legge del 14 marzo 2005, BGBl. I S. 721). In seguito a questa legge, i cittadini dell’Unione Europea possono acquistare la cittadinanza tedesca mantenendo quella originaria, nel rispetto del principio di reciprocità, mentre il cittadino tedesco che acquista la cittadinanza italiana può mantenere quella tedesca.
Un cittadino italiano ha diritto all’acquisto della cittadinanza tedesca mantenendo quella italiana in presenza dei seguenti requisiti:

  • risiedere regolarmente in Germania da almeno otto anni;
  • riconoscersi nell’ordinamento libero e democratico della Costituzione tedesca;
  • non può svolgere attività contrarie ai principi garantiti dalla Costituzione;
  • essere in grado di sostenere sé stessi ed i familiari che hanno diritto ad essere sostenuti senza dover ricorrere ai sussidi previsti dal II o XII Buch del Sozialgesetzbuch;
  • non aver subito condanne penali (con eccezione di reati lievi);
  • dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua tedesca.

Inoltre la legge tedesca prevede che la cittadinanza tedesca può essere concessa anche ai familiari del cittadino italiano che vuole acquistare la cittadinanza tedesca in aggiunta ai presupposti sopra elencati, in particolare:

  • il coniuge del cittadino italiano e i figli minori in conformità del § 10 comma 1 della Legge sulla cittadinanza (StAG) anche se non risiedono regolarmente da otto anni in Germania.

Requisito essenziale per l’acquisto della cittadinanza tedesca è la conoscenza della lingua tedesca. Questa conoscenza viene controllata dalle autorità tedesche. La cittadinanza tedesca è da richiedere alle competenti autorità tedesche (in molti casi è l’Ufficio stranieri). Queste controllano se le condizioni sopra menzionate sono soddisfatte offrendo ulteriori informazioni. La concessione di cittadinanza è soggetta una tassa di naturalizzazione.

Equipollenza Titoli di Studio

I titoli di studio stranieri non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Il riconoscimento dell’equipollenza di titoli di studio stranieri (conseguiti in Istituti di istruzione ufficialmente riconosciuti) con i corrispondenti titoli di studio italiani può essere richiesto presso questo Consolato Onorario. In determinate circostanze, tale riconoscimento viene rilasciato a titolo gratuito.

Per l’iscrizione a Scuole o Università in Italia, il presente Consolato Onorario può rilasciare le seguenti dichiarazioni:

1. Dichiarazione di valore (valida per l’iscrizione alle classi di scuole di diversi ordini e grado).

Al fine del rilascio di tale dichiarazione sono richiesti i seguenti documenti:

  • l’ultima pagella in originale oppure in copia autenticata;
  • dati anagrafici completi;
  • traduzione italiana delle pagelle. La traduzione può essere effettuata dall’interessato o da un traduttore. Il Consolato si riserva il diritto di verificare le traduzioni presentate.

2. Dichiarazione di valore di un diploma di maturità (“attestato di qualifica generale per l’ingresso all’università”) o universitario.

Al fine del rilascio di tale dichiarazione sono richiesti i seguenti documenti:

  • diploma in originale o copia autenticata;
  • traduzione asseverata dei certificati effettuata da un traduttore giurato registrato presso questo Consolato Onorario da legalizzarsi presso questo Ufficio.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Consolato Generale d’Italia a Stoccarda.

Ufficio notarile

Con Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31.10.2011, registrato presso la Corte dei Conti in data 06.12.2011, è stato disposto che, a partire dal 1° gennaio 2012, i Capi degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia non esercitano funzioni notarili, tenuto conto che i notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.) e hanno proceduto alla dichiarazione di cui all´art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 25.05.1987 sull’esenzione dalla legalizzazione di atti negli Stati membri della CEE o stipulato in merito Convenzioni bilaterali con l´Italia.

Inoltre, in situazioni eccezionali, ad esempio in casi di estrema urgenza, se non è disponibile un notaio in loco e se un ritardo ha conseguenze negative per il richiedente, è possibile un rilascio di un atto notarile.

Ulteriori informazini sono disponibili qui.

Professionisti di lingua italiana

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  • Medici
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